materiali da costruzione

Il Regolamento Europeo per la commercializzazione dei materiali da costruzione

In questo breve articolo vedremo le novità introdotte dall’imminente recepimento del Regolamento Europeo 305/2011 sulla commercializzazione dei materiali da costruzione per il mercato interno europeo.

La bozza del Decreto legislativo che lo recepisce riceve il parare da parte di entrambe le Camere il 25 Aprile 2017.

L’obiettivo di questo regolamento è semplificare tutte le misure che devono essere applicate ai prodotti da costruzione per la loro immisione sul mercato con l’utilizzo della marcatura CE, dando maggiore trasparenza, efficacia e armonizzando tutte le misure che sono state applicate fino ad oggi (la direttiva 89/106 (CE) e il relativo DPR 246/1993, il Regolamento 764/2008 (CE) sull’ applicazione delle regole per prodotti commercializzati in altri Stati membri, il Regolamento 765/2008 (CE) sull’ accreditamento e la vigilanza del mercato per la commercializzazione).

Trattando la commercializzazione, il recepimento del regolamento non va a modificare le disposizioni nazionali sulle regole tecniche per la progettazione, l’esecuzione il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione, all’art. 52 del testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001).

Sul lato privato, la norma raggruppa e aggiorna tutti gli adempimenti ai quali il fabbricante deve attenersi per la commercializzazione, gli iter per fare domanda di autorizzazione e notifica, le sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE, e gli obblighi di certificazione e ottemperanza ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo.

Sul lato pubblico, la norma istituisce il Comitato nazionale di Coordinamento dei prodotti da costruzione. Il suo compito è quello di coordinare le funzioni delle Amministrazioni competenti sulla materia per assicurare che esse agiscano seguendo l’uniformità degli iter di certificazione dei prodotti e della loro fase di prova.

Inoltre vengono stabiliti i requisiti e obblighi degli organismi notificati e per i controlli che devono sostenere da parte delle Amministrazioni competenti.

Perchè il rilascio della ETA – Valutazione tecnica europea avvenga secondo la piena integrazione delle nuove norme, viene costituito l’Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), ente che rappresenta uno ‘sportello unico’ che soddisfa le richieste degli operatori economici, che individuavano nella frammentazione delle varie competenze per il rilascio della ETA un forte limite per il settore. Le aree di prodotto dove l’ITAB fornisce le valutazioni tecniche sono trentacinque, stando alla Tabella dell’allegato IV del Regolamento 305/2001 (UE).

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