valutazione impatto ambientale via

La riforma sulla VIA punta su efficienza e rispetto dei termini

Il valore complessivo degli investimenti in opere oggetto di procedimenti di valutazione ambientale (VIA) di competenza statale attualmente pendenti ammonta a circa 21 miliardi di euro.”

Così il Ministro Galletti durante l’audizione in Commissione Ambiente della Camera del 20 Aprile 2017, incontro valido a descrivere il recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

È stata così esplicitata l’esigenza di sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti basati sulla crescita sostenibile attraverso procedure funzionali ed efficienti, che attualmente rallentano, se non addirittura paralizzano, l’iter valutativo dei progetti.

Questo recepimento europeo è in linea con la politica di semplificazione del Governo, e con le numerose istanze giunte dagli operatori economici, gravati dalle seguenti criticità.

Attualmente, infatti, dove la normativa presente prevedeva termini da 150 a 390 giorni, i tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA sono di circa 3 anni, con picchi di 6 anni.

Per quanto riguarda invece i tempi medi per la verifica di assogettabilità a VIA si arriva ad una media di 11,4 mesi, con picchi di 2 anni e 8 mesi.

Alla base di questi ritardi c’è la frammentazione delle competenze normative, regolamentarie e amministrative tra Stato e Regioni, una duplicazione dei ruoli a cui vuole porre rimedio il nuovo schema di decreto legislativo (del 16 aprile 2014) di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo. In questa breve presentazione non tocchiamo i punti che riguardano la rimodulazione delle competenze normative tra gli enti locali, perchè soggette alle facoltà di ciascun ente.

Andiamo a vederne i principali contenuti.

Per prima cosa, cambia l’articolazione del procedimento di VIA, ora in cinque fasi:

  1. Preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale da parte del committente;
  2. Svolgimento delle consultazioni pubbliche;
  3. Esame delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale e delle informazioni ricevute nelle consultazioni pubbliche da parte dell’autorità competente;
  4. Conclusione motivata dell’autorità competente sugli impatti ambientali del progetto;
  5. Integrazione della conclusione motivata in tutte le decisioni di autorizzazione per la realizzazione.

Secondo punto: l’esito finale della procedura di VIA diventa la base di qualsiasi autorizzazione successiva per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

Di seguito, scatta la possibilità per i progetti soggetti a procedura di VIA statale, di richiedere in alternativa alla VIA ordinaria il provvedimento unico ambientale, che sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi ai fini VIA.

Decade inoltre l’obbligo di presentare gli elaborati progettuali, ad esempio il progetto preliminare o lo studio di fattibilità. Per la redazione dello screening è sufficiente presentare lo studio preliminare ambientale.

Ulteriore punto che evita aggravi e sperperi nelle procedure è la possibilità di presentare gli elaborati progettuali con la possibilità di aprire costantemente fasi di confronto con l’autorità competente, al fine di presentare tali elaborati al livello informativo richiesto. In linea con questa apertura vi è la facoltà per il proponente di richiedere valutazioni preliminari anche in materia di modifiche o estenzioni progettuali, superando così le incertezze riscontrate finora dai proponenti.

La Commissione VIA subisce la riorganizzazione del funzionamento e la copertura dei propri costi sulla base esclusiva dei proventi tariffari versati dai proponenti, con in più il supporto di personale pubblico all’interno di un Comitato Tecnico per l’efficientamento delle istruttorie. Nuova responsabilità disciplinare e contabile viene riconosciuta ai dirigenti, anche in caso di inadempienza, al fine di rispettare i termini dei procedimenti.

In caso di decorso dell’efficacia temporale (non inferiore ai tre anni) definita nel provvedimento stesso, e in caso di mancata realizzazione del progetto, il procedimento VIA viene reiterato, a meno che il proponente chieda la proroga all’autorità competente.

In ultimo, dal punto di vista operativo, gli oneri informativi a carico dei proponenti sono totalmente digitalizzati, garantendo gratuità e tempestività negli atti. Per quanto riguarda invece i procedimenti pendenti di VIA alla data di entrata in vigore del decreto, è consentito al proponente richiedere l’applicazione della nuova disciplina.

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