(Italiano) Come produrranno energia gli edifici del futuro – PARTE 1: ENERGIA SOLARE

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Case moderne, esigenze tradizionali

Le case moderne danno soluzioni innovative a problemi che sono sempre esistiti, anche se stanno preoccupando seriamente solo da poco. Parliamo di lotta ai consumi energetici, riduzione delle emissioni di CO2, autonomia energetica, riduzione dei materiali inquinanti per l’edilizia. Vivere in una casa moderna significa prendere coscienza dei problemi che stanno cambiando il mondo, e investire nella propria salute e nel benessere socio-economico della propria famiglia.

 

L’alleanza col sole nelle case moderne

Per sfortuna dei nostri pronipoti, tra 5 miliardi di anni il sole diventerà una gigante rossa, inglobando tutto quello che la circonda, compresa la nostra amata Terra.

Ma non disperiamo!! Il sole sarà ancora per molto il nostro principale alleato, da cui trarre il massimo per la nostra vita sulla Terra, in tutti i sensi, compreso l’abitare.

Le recenti scoperte nel settore del fotovoltaico infatti stanno trasformando la casa in una vera e propria unità di produzione energetica. Pensiamo ad esempio a tutte le invenzioni del Building-Integrated Photovoltaic – ovvero il fotovoltaico integrato alla struttura abitativa.

 

Nel 2014 l’Università Statale del Michigan aveva sviluppato uno speciale materiale, il TLSC (transparent luminescent solar concentrator) che assorbe le lunghezze d’onda di luce solare invisibili ai nostri occhi grazie a molecole organiche appositamente sviluppate, riflettendole sul bordo interno della finestra, dove si trovano le stringhe di fibra fotovoltaica pronte ad assorbirne l’energia. È una tecnologia che potrebbe essere usata anche per gli schermi degli smartphone, ma solo per integrarne la carica, avendo necessità di grandi superfici per generare sufficiente energia.

In Italia nel 2016 nasce il progetto Glass to Power dell’Università Bicocca, dove invece le finestre sono costituite da lastre di plastica nelle quali sono incorporate speciali nanoparticelle che catturano e concentrano la luce solare, trasformando così comuni finestre in pannelli solari semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di un edificio (Zero-Energy Buildings). Similmente fanno gli olandesi della start-up Physee, con il loro brevetto PowerWindow.

Ma perchè limitarsi alle finestre? Altro settore in fermento nel campo del Building-Integrated Photovoltaic è infatti quello delle tegole, presidiato ormai da diversi produttori. Anche in questo caso ne citiamo qualcuno: il Solar Roof di Tesla (inserisci link parlante https://www.tesla.com/it_IT/solarroof) (non ha bisogno di presentazioni), e un produttore italiano leader, Tegola Canadese, che ha sviluppato la propria tecnologia su Tegosolar, una vera tegola fotovoltaica che utilizza la tecnologia del silicio amorfo a film sottile a tripla giunzione, rendendo la tegola flessibile e leggera.

Passiamo ai semiconduttori organici. L’Università di Sheffield ha sviluppato una vernice spray capace di assorbire la luce ed applicabile a qualsiasi superficie, rendendola così fonte di produzione d’energia.

La cosa interessante è che in questa fase di ricerca sono riusciti ad utilizzare un minerale, la perovskite, che potrebbe abbattere i costi di produzione delle cellule fotovoltaiche convenzionali, e alzarne l’efficienza di conversione, attualmente del 25%. Infatti il risultato ottenuto dalla pittura ancora in via di sviluppo è attualmente già al 20%.

(Italiano) IN ARRIVO PER L’EDILIZIA MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI PER COMUNICAZIONI E ISTANZE

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La semplificazione dell’attività di edilizia ha, il 5 maggio scorso, avuto un nuovo passo avanti. È stato siglato un accordo in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali. Sono stati approvati i nuovi moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze per l’edilizia privata. Entro e non oltre il 30 giugno 2017, le amministrazioni comunali, i comuni dovranno pubblicarli sul loro sito istituzionale.

In caso di ristrutturazioni della casa o in caso di apertura di attività commerciali, le amministrazioni pubbliche avranno una sola modulistica valida per l’intero territorio nazionale. I moduli per i titoli abilitativi edilizi vengono adeguati ai nuovi Decreti Madia e ci sarà un modulo unico per la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e moduli più snelli per la Cila (comunicazione inizio lavoro asseverati) e per l’agibilità. Si elimineranno approssimativamente 150.000 certificati.

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo sono:

  • CILA;
  • SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati);
  • Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
  • Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL);
  • Comunicazione di fine lavori;
  • SCIA per l’agibilità;

Ulteriore passo avanti si è avuto sul linguaggio. Il quale, è stato semplificato attraverso termini di uso comune per favorire una comprensione più chiara. I documenti e i certificati che la pubblica amministrazione già possiede non potranno più essere richiesti. E non potranno più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”. Non sarà più pretesa la presentazione di autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo Once only, secondo cui l’amministrazione chiede una volta sola.

Con l’arrivo dei moduli unici nazionali i cittadini e le imprese che vogliono aprire un negozio, un bar, o un esercizio commerciale (comprese le attività di e-commerce e di vendita a domicilio) o avviare interventi edilizi, come i lavori di ristrutturazione della propria casa avranno tempi e regole certi e una riduzione dei costi.

(Italiano) Il correttivo appalti, una tutela per i professionisti

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Dopo la stesura del correttivo per la normativa sugli appalti pubblici, sono in arrivo novità per i progettisti che lavorano attraverso commesse su opere pubbliche. La variazione più importante rivede la remunerazione dei progettisti, dovrà essere corrisposto in ogni caso un salario, indipendentemente se l’opera progettata sarà realizzata o meno. In precedenza taluni progettisti non erano stati retribuiti quando l’opera non era stata realizzata per mancanza di fondi.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 2017, n. 56  “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”  è una legge suddivisa in 131 articoli, la cui entrata in vigore è prevista, quindici giorni dalla data della sua pubblicazione, ovvero il 20 maggio 2017.
Diviene obbligatorio l’utilizzo delle tabelle dei corrispettivi approvate con il D.M. Giustizia del 17 giugno 2016. Vengono tutelati i progettisti (e i loro compensi) nei casi in cui non si sopraggiunge al finanziamento dell’opera progettata, inoltre, si stabilisce il divieto di sostituire il compenso con forme di sponsorizzazione o rimborso.
“Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

 
“Il decreto legge renderà i compensi maggiormente garantiti, cercando di limitare il lavoro gratuito e sottopagato. Si dovrà obbligatoriamente rifarsi al Decreto Parametri (Decreto Ministeriale 17/06/2016) per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione. Oltre a tutelare i professionisti, faciliterà gli appaltanti che vogliono partecipare alle gare per l’assegnazione di servizi di ingegneria e architettura. In passato l’uso del Decreto Parametri era facoltativo. Questa precedente incertezza per l’affidamento dei servizi di progettazione si ritiene abbia penalizzato il mercato.

Oltre a l’obbligo di parametri per i compensi dei progettisti, le principali novità per l’edilizia introdotte dal D.lgs. 56/2017, riguardano vari aspetti, tra cui:
– l’urbanizzazione;
– i progetti;
– gli incentivi per i servizi e i pagamenti ai tecnici della PA;
– le gare “snelle” e più veloci per sbloccare i piccoli investimenti pubblici;
– la qualificazione più leggera per le PA;
– l’abolizione collegio consultivo tecnico;
– l’obbligo per le stazioni appaltanti di nominare il presidente di commissione tra esperti segnalati dall’Autorità Anticorruzione.

(Italiano) EPS e XPS, diverse proprietà e diversi utilizzi

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Quale materiale usare per formare il cappotto della la propria casa? La domanda è retorica, ciascun installatore sa il fatto suo e ha le proprie esperienze, da applicare in base a ogni singolo caso. Ma su una cosa non si scappa, cioè la differenza di prestazioni dei principali materiali impiegati: l’EPS e l’XPS, ovvero il polistirene espanso e il polistirene espanso estruso.

Entrambi provengono dallo stirene, sostanza naturale presente in natura nei semi di fagiolo e di caffè, nel luppolo, nelle noci e nelle fragole. Per questo il polistirene espanso è considerato sicuro da parte della Dangerous Substances Directive , rilasciato ancora negli anni della CEE.

L’EPS viene prodotto in blocchi che raggiungono anche i 4 metri, con densità di 25 kg al metro cubo.

L’XPS estruso è più compatto, ha una superficie liscia e viene prodotto con misure che si aggirano sui 1,5 metri, ma con densità di 35 kg al metro cubo.

E su cosa basiamo le prestazioni tra EPS e XPS? Principalmente sul grado di permeabilità all’aria, al vapore e all’acqua.

Sperimentandone la resa, ciascun installatore si è accorto subito che l’EPS mantiene una certa permeabilità, anche se certo inferiore agli isolanti fibrosi, ma che comunque c’è. Ha una conducibilità termica λ = 0,035 W/mK, una resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 50.

La sua inerzia rispetto a molti agenti corrosivi e le discrete proprietà meccaniche permettono il suo utilizzo per i cappotti, in particolar modo nelle intercapedini orizzontali, ma facendo attenzione alle zoccolature dei cappotti, dove è necessaria maggiore impermeabilità.

Questo perchè a parità di condizioni d’utilizzo l’efficacia nei casi in cui XPS viene messo in opera è maggiore. ‘Estruso’ significa infatti che la sua struttura a celle chiuse è omogenea e stabile, cosa che gli rende impossibile l’assorbimento dell’acqua e gli permette un’alta resistenza alla compressione.

Ha una conducibilità termica λ = 0,035 W/mK, una resistenza alla diffusione del vapore acqueo molto elevata, μ = 80-230.

Leggerezza, facilità di lavorazione, l’XPS sta trovando un’applicazione molto eterogenea nell’edilizia per isolare gli edifici. È usato in ambienti umidi o a contatto con il terreno, in situazioni di forte sollecitazione da compressione, nella realizzazione di pannellature sandwich isolanti (il cosidetto isolamento a cappotto). Inoltre può essere usato da solo o in accoppiata con cartongesso, pannelli di legno o laminati in plastica o metallici per isolare anche pavimenti, pareti o soffitti.

valutazione impatto ambientale via

(Italiano) La riforma sulla VIA punta su efficienza e rispetto dei termini

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Il valore complessivo degli investimenti in opere oggetto di procedimenti di valutazione ambientale (VIA) di competenza statale attualmente pendenti ammonta a circa 21 miliardi di euro.”

Così il Ministro Galletti durante l’audizione in Commissione Ambiente della Camera del 20 Aprile 2017, incontro valido a descrivere il recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

È stata così esplicitata l’esigenza di sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti basati sulla crescita sostenibile attraverso procedure funzionali ed efficienti, che attualmente rallentano, se non addirittura paralizzano, l’iter valutativo dei progetti.

Questo recepimento europeo è in linea con la politica di semplificazione del Governo, e con le numerose istanze giunte dagli operatori economici, gravati dalle seguenti criticità.

Attualmente, infatti, dove la normativa presente prevedeva termini da 150 a 390 giorni, i tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA sono di circa 3 anni, con picchi di 6 anni.

Per quanto riguarda invece i tempi medi per la verifica di assogettabilità a VIA si arriva ad una media di 11,4 mesi, con picchi di 2 anni e 8 mesi.

Alla base di questi ritardi c’è la frammentazione delle competenze normative, regolamentarie e amministrative tra Stato e Regioni, una duplicazione dei ruoli a cui vuole porre rimedio il nuovo schema di decreto legislativo (del 16 aprile 2014) di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo. In questa breve presentazione non tocchiamo i punti che riguardano la rimodulazione delle competenze normative tra gli enti locali, perchè soggette alle facoltà di ciascun ente.

Andiamo a vederne i principali contenuti.

Per prima cosa, cambia l’articolazione del procedimento di VIA, ora in cinque fasi:

  1. Preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale da parte del committente;
  2. Svolgimento delle consultazioni pubbliche;
  3. Esame delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale e delle informazioni ricevute nelle consultazioni pubbliche da parte dell’autorità competente;
  4. Conclusione motivata dell’autorità competente sugli impatti ambientali del progetto;
  5. Integrazione della conclusione motivata in tutte le decisioni di autorizzazione per la realizzazione.

Secondo punto: l’esito finale della procedura di VIA diventa la base di qualsiasi autorizzazione successiva per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

Di seguito, scatta la possibilità per i progetti soggetti a procedura di VIA statale, di richiedere in alternativa alla VIA ordinaria il provvedimento unico ambientale, che sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi ai fini VIA.

Decade inoltre l’obbligo di presentare gli elaborati progettuali, ad esempio il progetto preliminare o lo studio di fattibilità. Per la redazione dello screening è sufficiente presentare lo studio preliminare ambientale.

Ulteriore punto che evita aggravi e sperperi nelle procedure è la possibilità di presentare gli elaborati progettuali con la possibilità di aprire costantemente fasi di confronto con l’autorità competente, al fine di presentare tali elaborati al livello informativo richiesto. In linea con questa apertura vi è la facoltà per il proponente di richiedere valutazioni preliminari anche in materia di modifiche o estenzioni progettuali, superando così le incertezze riscontrate finora dai proponenti.

La Commissione VIA subisce la riorganizzazione del funzionamento e la copertura dei propri costi sulla base esclusiva dei proventi tariffari versati dai proponenti, con in più il supporto di personale pubblico all’interno di un Comitato Tecnico per l’efficientamento delle istruttorie. Nuova responsabilità disciplinare e contabile viene riconosciuta ai dirigenti, anche in caso di inadempienza, al fine di rispettare i termini dei procedimenti.

In caso di decorso dell’efficacia temporale (non inferiore ai tre anni) definita nel provvedimento stesso, e in caso di mancata realizzazione del progetto, il procedimento VIA viene reiterato, a meno che il proponente chieda la proroga all’autorità competente.

In ultimo, dal punto di vista operativo, gli oneri informativi a carico dei proponenti sono totalmente digitalizzati, garantendo gratuità e tempestività negli atti. Per quanto riguarda invece i procedimenti pendenti di VIA alla data di entrata in vigore del decreto, è consentito al proponente richiedere l’applicazione della nuova disciplina.

materiali da costruzione

(Italiano) Il Regolamento Europeo per la commercializzazione dei materiali da costruzione

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In questo breve articolo vedremo le novità introdotte dall’imminente recepimento del Regolamento Europeo 305/2011 sulla commercializzazione dei materiali da costruzione per il mercato interno europeo.

La bozza del Decreto legislativo che lo recepisce riceve il parare da parte di entrambe le Camere il 25 Aprile 2017.

L’obiettivo di questo regolamento è semplificare tutte le misure che devono essere applicate ai prodotti da costruzione per la loro immisione sul mercato con l’utilizzo della marcatura CE, dando maggiore trasparenza, efficacia e armonizzando tutte le misure che sono state applicate fino ad oggi (la direttiva 89/106 (CE) e il relativo DPR 246/1993, il Regolamento 764/2008 (CE) sull’ applicazione delle regole per prodotti commercializzati in altri Stati membri, il Regolamento 765/2008 (CE) sull’ accreditamento e la vigilanza del mercato per la commercializzazione).

Trattando la commercializzazione, il recepimento del regolamento non va a modificare le disposizioni nazionali sulle regole tecniche per la progettazione, l’esecuzione il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione, all’art. 52 del testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001).

Sul lato privato, la norma raggruppa e aggiorna tutti gli adempimenti ai quali il fabbricante deve attenersi per la commercializzazione, gli iter per fare domanda di autorizzazione e notifica, le sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE, e gli obblighi di certificazione e ottemperanza ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo.

Sul lato pubblico, la norma istituisce il Comitato nazionale di Coordinamento dei prodotti da costruzione. Il suo compito è quello di coordinare le funzioni delle Amministrazioni competenti sulla materia per assicurare che esse agiscano seguendo l’uniformità degli iter di certificazione dei prodotti e della loro fase di prova.

Inoltre vengono stabiliti i requisiti e obblighi degli organismi notificati e per i controlli che devono sostenere da parte delle Amministrazioni competenti.

Perchè il rilascio della ETA – Valutazione tecnica europea avvenga secondo la piena integrazione delle nuove norme, viene costituito l’Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), ente che rappresenta uno ‘sportello unico’ che soddisfa le richieste degli operatori economici, che individuavano nella frammentazione delle varie competenze per il rilascio della ETA un forte limite per il settore. Le aree di prodotto dove l’ITAB fornisce le valutazioni tecniche sono trentacinque, stando alla Tabella dell’allegato IV del Regolamento 305/2001 (UE).

gare di progettazione

(Italiano) Performance e requisiti delle gare di progettazione 2017

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Nuovo Codice degli appalti pubblici e conseguenze

Crollano gli appalti integrati e aumentano le pubblicazioni dei bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura. Sembra essere la diretta conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016), che dal 28 febbraio 2017 ha guidato i nuovi requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione (DM 263/2016).

Partiamo dagli importi delle gare bandite: 30 milioni di euro, il quadruplo rispetto al periodo relativo 2016 (fonte: Centro studi del Consiglio Nazionale degli IngegneriCNI). Sempre per il CNI c’è il rischio “polverizzazione” delle gare d’appalto: a Febbraio 2017 più del 40% infatti non raggiunge i 20’000 euro.
Ciò non toglie che i professionisti specializzati in servizi senza esecuzione dei lavori vedano aumentate di molto le possibilità di competere, con una tenuta sui ribassi di aggiudicazione mediamente tra il 30% e il 40% (il caso limite è di un ribasso del 66,8%).

Focalizziamoci per un attimo invece su un problema ancora irrisolto. A cinque mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida, l’ANAC (Agenzia Nazionale Anti Corruzione) non ha ancora formalizzato nè pubblicato gli obblighi di indicazione ai fini del calcolo per la base d’asta. Questo comporta che nei bandi dove non indicato il criterio sugli schemi di calcolo (più della metà), si presentino naturali incertezze. A Febbraio comunque si attestano allo 0,4% i bandi nulli a causa di criteri di calcolo non conformi al DM del 2017.

Requisiti di partecipazione

Vediamo ora i requisiti di partecipazione alle gare di progettazione, alle quali possono partecipare ingegneri, architetti, geometri e professionisti diplomati in discipline tecniche attinenti ai servizi richiesti dalla gara.

Le forme di partecipazione consentite oltre a quella individuale possono essere in associazione stabile, consorziale, ma anche in raggruppamenti temporeanei (con l’obbligo per quesi ultimi di includere giovani professionisti), indicando per ciascun partecipante i requisiti di idoneità.

I requisiti richiesti ai professionisti individuali sono la laurea o titolo richiesto (precedentemente i tecnici diplomati non erano ammessi, ora sì), abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Albo, o semplice abilitazione secondo normativa UE.

Per quanto riguarda le forme associate i requisiti richiesti sono la costituzione esclusiva della società tra professionisti iscritti agli Albi e l’indicazione degli organigrammi aggiornati (soci, amministratori, dipendenti e consulenti). Possono essere società di persone o cooperative, e sono comprese le società tra professionisti (DM 34 2013).

Oltre all’organigramma aggiornato, le società di ingeneria devono possedere nell’organico almeno un direttore tecnico laureato (ingegneria, architettura, o attinente) che definisca strategie e controlli delle prestazioni dei progettisti.

I professionisti componenti i raggruppamenti temporanei devono essere iscritti all’Albo di riferimento ed essere liberi professionisti, o associati o amministratori, soci, dipendenti o consulenti di società di professionisti. Pur non concorrendo sui requisiti di partecipazione richiesti dai committenti, nei raggruppamenti temporanei deve essere parte dell’organico un giovane professionista laureato e abilitato da cinque anni almeno. Restano senza indicazione dal decreto eventuali punteggi aggiuntivi per i raggruppamenti che includano più di un giovane professionista.


I consorzi stabili devono essere composti da non meno di tre consorziati con operatività nei servizi di ingegneria e architettura, con in possesso i requisiti previsti per le società di professionisti e società di ingegneria.

Infine, gli aderenti dovranno pervenire documentazione in materia contributiva e Durc, e solo per le società di professionisti e di ingegneria i versamenti dei contributi integrativi alle Casse di previdenza.

Tutte le società devono comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di verifica gli atti costitutivi, il fatturato speciale a trenta giorni dall’approvazione dei bilanci, l’organigramma e la delibera della nomina dei direttori tecnici.

ristrutturare casa

(Italiano) Ristrutturare casa nel 2017. Novità e trend

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Notizie buone e cattive giungono dal report ANAEPA-Confartigianato Edilizia sull’andamento del settore delle costruzioni per il 2016 e sui trend del 2017.

Partiamo con quelle cattive (di solito si fa così), tentando di vederle in prospettiva. L’ISTAT infatti descrive ancora la situazione come “condizione di incertezza e di difficile ripartenza” per il settore.

Se prendiamo a confronto il luglio 2008, periodo di massima produzione pre-crisi, a dicembre 2016 si registra un -42,6% di produzione del settore delle costruzioni, dove il manifatturiero nello stesso intervallo limita al 16,7% la contrazione.

Poi, appalti nei lavori pubblici. Se confrontato il Giugno 2016 con lo stesso periodo dell’anno precedente 2015 abbiamo una riduzione del 52,5% in quantità di progetti e ben il 61,8% in termini di importi. Qui la concausa principale alla già importante flessione (-33% se confrontiamo il primo quadrimestre 2016-2015) risulta essere la difficoltosa applicazione del nuovo Codice degli Appalti, al quale nel frattempo verranno applicate nuove modifiche, come riporta l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Si tratta di modifiche riguardanti gli organismi di attestazione dell’appalto, sul conseguimento del rating di impresa e del rating di legalità quali premialità in sede di valutazione delle varie offerte progettuali.

Fatto sta che in questo caso l’aumento della flessione nel mercato degli appalti pubblici è stato quantificato in 1.128 milioni di euro in meno di appalti assegnati in 72 giorni al 30 Giugno 2016, dove chi subisce più il danno sono le piccole e medie imprese.

Passiamo alle buone notizie. Incentivi per le ristrutturazioni. Rispetto al 2015 si riassesta la spesa, andando a chiudere con una spesa incentivata di 28.207 milioni di euro (l’aumento rispetto al 2015 è del 13,9%). Questo si ripercuote sull’indice di fiducia delle imprese. Confrontando i mesi di febbraio 2017 e 2016 le imprese delle costruzioni incrementano del 3,6% la fiducia nell’andamento del settore.

Proseguendo con i dati del report ANAEPA – Confartigianato Edilizia ( http://areariservata.confartigianato.it/UfficioStudi_publ_.asp ) gli stessi cittadini confermano una domanda nelle intenzioni sugli interventi di manutenzione straordinaria dell’abitazione per il 2017 del 13,4% sul totale del campione dell’indagine, normalizzato all’8,4%.

Stiamo parlando di un settore che nel primo quadrimestre 2016 ha fatto registrare su base annua l’aumento degli investimenti fissi lordi dello 0,2%, dopo ben 33 trimestri negativi, dove l’ultima crescita risale al terzo trimestre del 2007, dieci anni fa appunto.

Fonte: (Ufficio Studi Confartigianato, elaborazione su dati Istat)

Ritorniamo sugli incentivi alle ristrutturazioni delle abitazioni, perchè l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato recentemente la nuova Guida alle ristrutturazioni edilizie della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016). Vi è possibile sapere chi può usufruire del bonus del 50%, del bonus Mobili e chi del Sismabonus. Nel caso di interventi antisismici su prime abitazioni o attività produttive in zone sismiche ad alta pericolosità, la detrazione sarà del 65%.

L’agevolazione dell’aliquota Iva al 10% sarà applicata alla prestazione di servizi per gli interventi di recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi.

Piccola parentesi sugli appalti pubblici. Recentemente è uscita la la bozza di decreto attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Vi si citano le priorità dei prossimi piani triennali (il primo è quello 2018-2020) riguardanti i lavori pubblici, ovvero: manutenzioni, il recupero del patrimonio edilizio esistente, il completamento delle opere incompiute, i cofinanziamenti con fondi europei e quelli finanziabili con capitali privati.

Le priorità operative dei piani saranno invece la trasparenza (tramite un codice di identificazione per ogni appalto), la garanzia di copertura finanziaria per le opere prioritarie, e infine la velocizzazione delle procedure d’appalto.

Particolare attenzione da parte della filiera del settore è riposta nel completamento delle opere incompiute per i prossimi anni, un segno tangibile che porti il paese fuori dall’inconcludenza (cit. Ministro Del Rio, vedi articolo) e abbatta gli sprechi quantificati dal Codacons in 4 miliardi di euro, rappresentato dai cantieri fermi.

(Italiano) Diagnosi sismiche aperte anche a geometri e periti

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Il correttivo al decreto “Sismabonus” ha previsto lo scorso 28 febbraio che anche periti e geometri potranno attestare la classificazione sismica degli edifici.

Il decreto che inizialmente aveva escluso le suddette figure professionali a favore di ingegneri e architetti, parla adesso di “professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”.

Definizione ben più generica che ha fatto indignare il Consiglio nazionale degli ingegneri che dichiara: “tale modifica costituisca un’occasione persa nella strada virtuosa di un corretto rapporto tra formazione, competenza e responsabilità a tutela della sicurezza della collettività”.

Per contro Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, risponde così “Desidero ringraziare il Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, il suo staff, la struttura tecnica e il Consiglio Superiore per averci ascoltato e per aver compreso la necessità di intervenire con un decreto correttivo in tempi brevissimi”

Il Sismabonus  rappresenta una novità importante per avviare per la prima volta in Italia un’estesa attività di prevenzione dalle conseguenze disastrose dei terremoti di cui la nostra penisola è sempre più spesso vittima. La messa in sicurezza delle costruzioni deve essere raggiunta su tutte le tipologie di edifici, tanto sulle opere edili di grandi dimensioni, quanto su architetture storiche ma soprattutto su costruzioni modeste come scuole, uffici, abitazioni residenziali.

Sismabonus valido anche piccoli interventi

Si muove proprio in questa direzione il decreto ministeriale che intanto comunica un’altra informazione importante: il sismabunus sarà valido anche per interventi minori volti alla messa in sicurezza. Ciò significa che sarà possibile ottenere gli sgravi fiscali anche per tutti gli interventi che pur riducendo il rischio, non vengono accertati sufficienti per il passaggio alla classe di rischio inferiore.

I cittadini avranno finalmente a disposizione uno strumento per ottenere la diminuzione del rischio sismico degli edifici al pari degli ecobonus. La chiave di lettura della legge di Stabilità sembra dunque essere cura e manutenzione. Dopo i provvedimenti per le infrastrutture e l’edilizia pubblica, finalmente si delineano regolamentazioni orientate al futuro: risparmio energetico, ambiente e sicurezza di beni e persone.

 

 

(Italiano) Riqualificazione energetica: scadenza bonus condomini

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Scade il 28 febbraio 2017 il termine per presentare la domanda di detrazione

Scade il 28 febbraio 2017 il termine per la presentazione delle domande di detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica nei condomini.

Gli amministratori di condominio sono tenuti, entro tale data, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il dettaglio delle spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sostenute per le parti comuni del condominio.

L’obbligo di comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata è disciplinato dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016.

Tutti gli amministratori di condominio dovranno inviare, in via telematica, il dettaglio delle spese sostenute da ogni singolo condòmino. Per agevolare gli amministratori di condominio, l’Ente ha messo a disposizione degli interessati un software di compilazione e controllo, scaricabile gratuitamente qui.

Come specificato dall’agenzia delle Entrate, sono tenuti a comunicare le spese tutti gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno d’imposta in cui sono stati effettuati i lavori.

La domanda dovrà essere completa delle seguenti informazioni:

  • tipologia di lavoro;
  • importo complessivo dei lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica;
  • quota di spesa attribuita a ogni condòmino, comunicabile tramite software indicando semplicemnte il codice fiscale del condomino competente.

L’obbligo è esteso anche ai condomini minimi, ovvero ai condomini con meno di otto proprietari.

Qualora dovesse mancare l’amministratore di condominio, saranno i proprietari a dover comunicare all’anagrafe tributaria i dati necessari per la richiesta di detrazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le disposizioni richieste direttamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

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